AMBIENTE: NUOVI REATI PENALI

 LIPU: IN PARTE BENE, IN PARTE UN PASTICCIO

 

“Sanzioni per chi danneggia rete Natura 2000 e conferma delle pene per il bracconaggio, sebbene si poteva fare meglio e di più”. Lo afferma il presidente della LIPU-BirdLife Italia Fulvio Mamone Capria a proposito del decreto legislativo sui reati ambientali, che recepisce la direttiva comunitaria 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente*.

 

“Diciamo subito – prosegue il presidente LIPU – che il decreto non appare il massimo dell’architettura normativa. Un po’ pasticciato, poco chiaro ed emanato senza ascoltare con un’audizione le associazioni ambientaliste, che da anni svolgono un lavoro puntiglioso sul tema e che avrebbero permesso di evitare le mancanze ed i problemi che si registrano nel provvedimento.

 

“Tuttavia, nel decreto c’è almeno un elemento di notevole importanza. Ci riferiamo all’articolo 733-bis che introduce una sanzione, l’arresto fino a diciotto mesi e l’ammenda non inferiore a tremila euro, per chi distrugge, danneggia o comunque compromette la conservazione di un sito della rete Natura 2000, ovvero ZPS e SIC/ZSC – continua Mamone Capria – La LIPU in passato ha lavorato lungamente per l’approvazione del decreto del ministero dell’Ambiente 184 del 2007 e oggi con l’articolo 733-bis si introducono sanzioni importanti anche nei confronti di società ed enti.

 

“In questo senso, il decreto legislativo rappresenta uno strumento utile per continuare l’impegno per la tutela di biodiversità e paesaggio, che la LIPU intende perseguire sia attraverso una dettagliata verifica dello stato di conservazione regionale dei siti della rete Natura 2000, sia attraverso l’avvenuta adesione all’importante campagna Salviamo il Paesaggio, per la quale ci impegneremo particolarmente soprattutto sul fronte dello stop al consumo di suolo.

 

“Un’occasione persa è invece l’altro articolo del decreto, il 727 bis, che punisce i danni a varie specie animali e vegetali tutelate dalle direttive Habitat, Allegato IV, e Uccelli, Allegato I, ma lo fa in maniera confusa, timorosa e insufficiente, tanto da aver generato polemiche e incertezze interpretative e finanche il rischio di una paradossale depenalizzazione. Rischio che a nostro avviso non c’è, restando salvi i casi in cui i fatti dovessero costituire più gravi reati, ovvero essere puniti con sanzioni più gravi, come avviene grazie alla legge 157/1992. E’ però un peccato che un atto di tale importanza sul fronte della lotta al bracconaggio abbia partorito un topolino, quando anche dalla recente Conferenza di Cipro sono arrivati forti appelli a rafforzare la prevenzione, la repressione e la punizione del bracconaggio. Lavoreremo perché il testo sia appena possibile corretto.”

 

*G.U. n.  177 del 1° agosto 2011, decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121

 

(fonte: http://www.lipu.it/news/no.asp?1214)